L’appalto è costituito da un unico lotto poiché sensi all’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, i servizi di cui trattasi, non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dei servizi stessi da attuare da parte di un unico operatore.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché sensi all’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, i servizi di cui trattasi, non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dei servizi stessi da attuare da parte di un unico operatore.