L'accordo quadro ha per oggetto l’affidamento, per 12 (dodici) mesi, del servizio di trasporto e avvio a trattamento/recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense provenienti dalla raccolta differenziata EER 20.01.08 (FORSU). Il quantitativo presunto totale in 12 mesi da avviare a trattamento e recupero è di circa 21 000 t ulteriormente divisibili sulla base di 7 moduli da 3 000 t cadauno.
L’accordo quadro ha per oggetto l’affidamento, per 12 (dodici) mesi, del servizio di trasporto e avvio a trattamento /recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense provenienti dalla raccolta differenziata EER 20.01.08 (FORSU). Il quantitativo presunto totale in 12 mesi da avviare a trattamento e recupero è di circa 21 000 t ulteriormente divisibili sulla base di 7 moduli da 3 000 t cadauno come di seguito specificato al successivo punto 2.
2.2 In ragione della rilevanza del quantitativo di rifiuto complessivo da avviare a recupero, pari a circa 21 000 t ed all’eventualità che non tutti gli impianti di trattamento siano in grado di ricevere l’intero quantitativo, l’appalto è stato articolato prevedendo la partecipazione su sette moduli da 3 000 tonnellate/cadauno. A tal fine, ciascun concorrente, in funzione della disponibilità ad accettare il rifiuto da parte degli impianti indicati in sede di gara, può presentare offerta per l’intero quantitativo ovvero per parti del servizio in ragione di una prestazione minima corrispondente ad un modulo di 3 000 tonnellate — o multipli di questo per un massimo di 7 moduli, ferma in ogni caso l’obbligo a garantire l’esecuzione del servizio anche in caso di affidamento limitato ad un singolo modulo di 3 000 t. Il valore stimato dell’accordo quadro, calcolato sui quantitativi presunti sopra indicati per 12 (dodici) mesi, è pari a 2 878 500,00 EUR (duemilioniottocentosettantottomilacinquecento/00) IVA esclusa, di cui:
— 2 877 000,00 EUR per il servizio di avvio a trattamento/recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense provenienti dalla raccolta differenziata EER 20.01.08 (FORSU),
— 1 500,00 EUR gli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta ex comma 5 dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008.