Coperture assicurative rischi derivanti da attività istituzionale dell'ente.
Copertura assicurativa di tutte le attività della Provincia di Chieti, comprese quelle collaterali ed accessorie presso tutte le ubicazioni sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o in uso, o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di Terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica — con i relativi valori riferiti ai rispettivi beni mobili siti sul territorio nazionale.
Copertura tesa a tenere indenne l'assicurato, alle condizioni del presente contratto e nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi, per morte, lesioni personali o danneggiamento a cose/animali in conseguenza di un fatto verificatosi durante il periodo dell'assicurazione, in dipendenza della responsabilità civile derivante dall'esercizio di attività o competenze istituzionalmente previste, consentite o attribuite all'Ente anche da regolamenti ed atti amministrativi, nonché da atti, azioni od omissioni realizzati nell'esercizio di funzioni o servizi e di ogni altra attività non espressamente esclusa dalle condizioni di polizza.
Copertura per i danni subiti da Amministratori, Segretario Generale e dipendenti di ogni ordine e grado a bordo di automezzi in uso all'amministrazione, in seguito ad Infortunio intendendosi, per tale l'evento dovuto a causa violenta fortuita ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente accertabili e che abbia per conseguenza la morte, una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.
Tutela per reato volontariamente commesso, il cui risultato è stato preveduto e voluto come conseguenza della propria azione delittuosa (art. 42 e 43 del CP) e reato commesso per negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per inosservanza di leggi o regolamenti, o comunque senza l'intenzione di compiere alcun reato (art. 42 e 43 del CP).
Copertura assicurativa, in conformità delle norme della Legge e del Regolamento, per i rischi della Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.
Copertura per morte, lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale o esistenziale e, in genere, qualunque danno non patrimoniale, e/o la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose o animali.