La procedura è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., avente ad oggetto la fornitura di materiale monouso, consumabile per colture cellulari, dispositivi di protezione individuale e materiale elettrico per le esigenze dei laboratori dei Dipartimenti dell’Università, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2022.
La procedura è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., avente ad oggetto la fornitura di materiale per colture cellulari di laboratorio per i Dipartimenti dell’Università, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2022.
Gli operatori si obbligano a mantenere fisso il prezzo presentato in sede di offerta, salvo l’eventuale riconoscimento di variazione in aumento e/o in diminuzione dovuta ad ipotesi espressamente previste dalla legislazione vigente.
La scelta dell’operatore economico al quale affidare il singolo appalto specifico, a parità di specifiche tecniche del singolo prodotto, avverrà secondo il criterio del prezzo più basso. I singoli punti ordinanti potranno motivatamente derogare unicamente nell’ipotesi della necessità di utilizzare uno specifico prodotto per motivi di ricerca o di continuità sperimentale.
Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’accordo quadro di ogni lotto, il valore relativo degli appalti specifici delle strutture ordinanti, raggiunga il valore stimato dell’accordo quadro del lotto di riferimento oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), l’Università considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le singole strutture ordinanti non potranno emettere ulteriori ordinativi di fornitura.
L’importo complessivo stimato presunto, per un periodo di 48 mesi, è fissato in € 230.000,00 + IVA
Non sono previsti oneri per interferenze, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del D.lgs. 81/2008 e determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008.
L’importo presunto complessivo, comprensivo anche del periodo di proroga di 6 mesi, è pari ad € 258.750,00+ IVA
Gli importi indicati sono meramente presunti e non obbligano questa amministrazione poiché sono dipendenti dalle necessità connesse alle attività di ricerca per le quali è possibile effettuare unicamente previsioni e stime.
La procedura è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., avente ad oggetto la fornitura di materiale monouso per laboratorio per i Dipartimenti dell’Università, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2022.
Limitatamente ai singoli prodotti per i quali l’operatore economico non presenta la propria offerta economica, questi non sarà contattato all’atto dell’affidamento dei singoli appalti specifici che saranno formulati da parte delle strutture universitarie ordinanti.
Gli operatori si obbligano a mantenere fisso il prezzo presentato in sede di offerta, salvo l’eventuale riconoscimento di variazione in aumento e/o in diminuzione dovuta ad ipotesi espressamente previste dalla legislazione vigente.
La scelta dell’operatore economico al quale affidare il singolo appalto specifico, a parità di specifiche tecniche del singolo prodotto, avverrà secondo il criterio del prezzo più basso. I singoli punti ordinanti potranno motivatamente derogare unicamente nell’ipotesi della necessità di utilizzare uno specifico prodotto per motivi di ricerca o di continuità sperimentale.
Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’accordo quadro di ogni lotto, il valore relativo degli appalti specifici delle strutture ordinanti, raggiunga il valore stimato dell’accordo quadro del lotto di riferimento oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), l’Università considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le singole strutture ordinanti non potranno emettere ulteriori ordinativi di fornitura.
L’importo complessivo stimato presunto, per un periodo di 48 mesi, è fissato in € 200.000,00 + IVA
Non sono previsti oneri per interferenze, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del D.lgs. 81/2008 e determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008.
L’importo presunto complessivo, comprensivo anche del periodo di proroga di 6 mesi, è pari ad € 225.000,00 + IVA
Gli importi indicati sono meramente presunti e non obbligano questa amministrazione poiché sono dipendenti dalle necessità connesse alle attività di ricerca per le quali è possibile effettuare unicamente previsioni e stime.
La procedura è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., avente ad oggetto la fornitura di DPI per laboratorio per i Dipartimenti dell’Università, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2022.
Limitatamente ai singoli prodotti per i quali l’operatore economico non presenta la propria offerta economica, questi non sarà contattato all’atto dell’affidamento dei singoli appalti specifici che saranno formulati da parte delle strutture universitarie ordinanti.
Gli operatori si obbligano a mantenere fisso il prezzo presentato in sede di offerta, salvo l’eventuale riconoscimento di variazione in aumento e/o in diminuzione dovuta ad ipotesi espressamente previste dalla legislazione vigente.
La scelta dell’operatore economico al quale affidare il singolo appalto specifico, a parità di specifiche tecniche del singolo prodotto, avverrà secondo il criterio del prezzo più basso. I singoli punti ordinanti potranno motivatamente derogare unicamente nell’ipotesi della necessità di utilizzare uno specifico prodotto per motivi di ricerca o di continuità sperimentale.
Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’accordo quadro di ogni lotto, il valore relativo degli appalti specifici delle strutture ordinanti, raggiunga il valore stimato dell’accordo quadro del lotto di riferimento oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), l’Università considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le singole strutture ordinanti non potranno emettere ulteriori ordinativi di fornitura.
L’importo complessivo stimato presunto, per un periodo di 48 mesi, è fissato in 190.000,00 + IVA
Non sono previsti oneri per interferenze, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del D.lgs. 81/2008 e determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008.
L’importo presunto complessivo, comprensivo anche del periodo di proroga di 6 mesi, è pari ad € 213.750,00 + IVA
Gli importi indicati sono meramente presunti e non obbligano questa amministrazione poiché sono dipendenti dalle necessità connesse alle attività di ricerca per le quali è possibile effettuare unicamente previsioni e stime.
La procedura è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., avente ad oggetto la fornitura di consumabile per laboratorio per i Dipartimenti dell’Università, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2022.
Limitatamente ai singoli prodotti per i quali l’operatore economico non presenta la propria offerta economica, questi non sarà contattato all’atto dell’affidamento dei singoli appalti specifici che saranno formulati da parte delle strutture universitarie ordinanti.
Gli operatori si obbligano a mantenere fisso il prezzo presentato in sede di offerta, salvo l’eventuale riconoscimento di variazione in aumento e/o in diminuzione dovuta ad ipotesi espressamente previste dalla legislazione vigente.
La scelta dell’operatore economico al quale affidare il singolo appalto specifico, a parità di specifiche tecniche del singolo prodotto, avverrà secondo il criterio del prezzo più basso. I singoli punti ordinanti potranno motivatamente derogare unicamente nell’ipotesi della necessità di utilizzare uno specifico prodotto per motivi di ricerca o di continuità sperimentale.
Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’accordo quadro di ogni lotto, il valore relativo degli appalti specifici delle strutture ordinanti, raggiunga il valore stimato dell’accordo quadro del lotto di riferimento oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), l’Università considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le singole strutture ordinanti non potranno emettere ulteriori ordinativi di fornitura.
L’importo complessivo stimato presunto, per un periodo di 48 mesi, è fissato in € 252.500,00 + IVA
Non sono previsti oneri per interferenze, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del D.lgs. 81/2008 e determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008.
L’importo presunto complessivo, comprensivo anche del periodo di proroga di 6 mesi, è pari ad € 284.062,50 + IVA
Gli importi indicati sono meramente presunti e non obbligano questa amministrazione poiché sono dipendenti dalle necessità connesse alle attività di ricerca per le quali è possibile effettuare unicamente previsioni e stime.
La procedura è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., avente ad oggetto la fornitura di consumabile materiale elettrico per laboratorio per i Dipartimenti dell’Università, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2022
Limitatamente ai singoli prodotti per i quali l’operatore economico non presenta la propria offerta economica, questi non sarà contattato all’atto dell’affidamento dei singoli appalti specifici che saranno formulati da parte delle strutture universitarie ordinanti.
Gli operatori si obbligano a mantenere fisso il prezzo presentato in sede di offerta, salvo l’eventuale riconoscimento di variazione in aumento e/o in diminuzione dovuta ad ipotesi espressamente previste dalla legislazione vigente.
La scelta dell’operatore economico al quale affidare il singolo appalto specifico, a parità di specifiche tecniche del singolo prodotto, avverrà secondo il criterio del prezzo più basso. I singoli punti ordinanti potranno motivatamente derogare unicamente nell’ipotesi della necessità di utilizzare uno specifico prodotto per motivi di ricerca o di continuità sperimentale.
Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’accordo quadro di ogni lotto, il valore relativo degli appalti specifici delle strutture ordinanti, raggiunga il valore stimato dell’accordo quadro del lotto di riferimento oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), l’Università considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le singole strutture ordinanti non potranno emettere ulteriori ordinativi di fornitura.
L’importo complessivo stimato presunto, per un periodo di 48 mesi, è fissato in € 28.750,00 + IVA
Non sono previsti oneri per interferenze, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del D.lgs. 81/2008 e determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008.
L’importo presunto complessivo, comprensivo anche del periodo di proroga di 6 mesi, è pari ad € 32.343,75 + IVA
Gli importi indicati sono meramente presunti e non obbligano questa amministrazione poiché sono dipendenti dalle necessità connesse alle attività di ricerca per le quali è possibile effettuare unicamente previsioni e stime.