Affidamento, in un unico lotto, del servizio di mobilità a breve termine, per la durata di 36 mesi. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, RAI si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. RAI si riserva la facoltà, qualora l’importo contrattuale (da intendersi quale importo di aggiudicazione) non dovesse essere esaurito alla scadenza del termine di durata contrattuale, di estendere la durata del relativo contratto per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo contrattuale.
Si veda precedente punto II.1.4).