L’appalto ha per oggetto la gestione in concessione, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016, del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali non versate su base volontaria, ad esclusione della riscossione dell’imposta sulla pubblicità, delle pubbliche affissioni, del Cosap e delle sanzioni al codice della strada, da svolgersi mediante «ingiunzione di pagamento» ai sensi della normativa vigente in materia, in particolare del R.D. n. 639/1910 e del titolo II del D.P.R. n. 602/1973, per le entrate fino al 31.12.2019 e con le modalità di cui al comma 792 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019, per quelli dal 1.1.2020.
L’appalto ha per oggetto la gestione in concessione, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016, del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali non versate su base volontaria, ad esclusione della riscossione dell’imposta sulla pubblicità, delle pubbliche affissioni, del Cosap e delle sanzioni al codice della strada, da svolgersi mediante «ingiunzione di pagamento» ai sensi della normativa vigente in materia, in particolare del R.D. n. 639/1910 e del titolo II del D.P.R. n. 602/1973, per le entrate fino al 31.12.2019 e con le modalità di cui al comma 792 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019, per quelli dal 1.1.2020. La concessione avrà durata di anni cinque con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto, ovvero dalla sottoscrizione del verbale di consegna.I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
— iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l’attività competente oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative; in ogni caso l’oggetto sociale dell’impresa deve comprendere ovvero essere coerente con l’oggetto della gara,
— iscrizione all'albo nazionale dei gestori delle attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, di cui all'art. 53 del D.Lgs. del 15.12.1997, n. 446, nonché per i soggetti con sede in un paese dell'Unione europea, il possesso di analoghi requisiti, ossia l'esercizio delle menzionate attività, comprovato da una certificazione rilasciata dalla competente autorità dl loro Stato di stabilimento, dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, così come modificato dall'art. 1, comma 224, lett. A) della legge n. 244/2007,
— insussistenza di cause di decadenza, cancellazione o sospensione dall'albo nazionale dei gestori delle attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. del 15.12.1997, n. 446,
— essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 specifica per l'attività di accertamento e riscossione dei tributi rilasciata da primario ente certificatore aderente al Sincert od analogo ente europeo,
— essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 27001:2013 sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
4.2.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Si considerano in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria i soggetti che dimostrino di:
— essere dotati di un capitale minimo interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria pari a 2 500 000,00 EUR (duemilionicinquecentomila) come previsto dal comma 807 della legge del 27.12.2019, n. 160,
— aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2017-2018-2019) un valore medio della produzione, ex art. 2425 del c.c. voce a1 pari almeno a 2 000 000,00 EUR (duemilioni),
— aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2017-2018-2019) un fatturato specifico per servizi identici a quelli oggetto della presente gara, pari ad almeno 450 000,00 EUR (quattrocentocinquantamila),
— non aver riportato perdite d'esercizio negli ultimo triennio 2017-2019.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo della stazione appaltante.
4.2.3) Requisiti di capacità tecnica:
I concorrenti dovranno dimostrare, con idonei mezzi di prova,
— aver gestito con regolarità e puntualità, senza essere incorsi in contestazioni per inadempienze, per almeno un triennio conti.