Per l'individuazione dell'impresa da autorizzare, a norma dell'art.17 — comma 2 — della legge 28.1.1994 n. 84, alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nella circoscrizione di competenza della Autorità portuale di Salerno, anche con l'ausilio di mezzi meccanici. Quanto precede, in deroga all'articolo 1 della legge 1369/1960, a vantaggio alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 84/94, con le modalità ed indicazioni contenute nella medesima disposizione di legge di cui all'art.1.e ss. (C.S.A.).
L'Autorità Portuale autorizza l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 17 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. A seguito di specifica richiesta, e previa autorizzazione, la manodopera può essere prestata anche nel caso di operazioni da eseguire in aree esterne alla cinta portuale alle quali l'Autorità Portuale, a causa di carenza di aree di deposito, assegni la funzione di polmone di accumulo (che siano cioè destinate alla confluenza provvisoria delle merci sbarcate e in attesa di ricarica su altri mezzi di trasporto, nonché delle merci provenienti via terra e destinate all'imbarco nel porto di Salerno).