— Rifornimento idrico alle navi ormeggiate alle banchine pubbliche, ovvero non assentite in concessione, del porto di Piombino;
— Rifornimento idrico alle navi ancorate nella rada di Piombino;
— Fornitura di acqua all'utenza portuale in genere (diversa dalle navi di cui all'art. 136 del codice della navigazione) tramite rete portuale;
— Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria (quest'ultima ad esclusione delle necessità derivanti da causa di forza maggiore comunicate immediatamente all'Autorità Portuale) di tutta la la rete idrica portuale indicata nello stralcio planimetrico.