Oggetto della prestazione è il prelievo, trasporto e recupero (operazioni di cui all’allegato C alla parte IV del D.L.vo 152/06) della frazione di rifiuti urbani residui della pulizia stradale – CER 20.03.03, raccolti nel bacino di utenza di SRT e o eccezionalmente da bacini esterni, nonché provenienti da attività professionali di spazzamento meccanizzato.
I servizi oggetto del presente capitolato riguardano il prelievo, trasporto e recupero presso impianti di trattamento esterni autorizzati, della frazione di rifiuti urbani residui della pulizia stradale – CER 20.03.03, prodotti e raccolti nel bacino di utenza di SRT e o eccezionalmente da bacini esterni, nonché provenienti da attività professionali di spazzamento meccanizzato.
I rifiuti oggetto dell’appalto sono costituiti da frazione di rifiuti urbani residui della pulizia stradale caratterizzati da un’elevata variabilità stagionale di conferimento, con livello di umidità, pertanto, dipendente dalle condizioni meteorologiche.
I servizi sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, pertanto per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati salvo casi provati di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro per sciopero indetto dalle associazioni di categoria dovranno essere assicurati i servizi indispensabili, così come previsto dalla Legge 15.6.1990 n. 146.
I servizi oggetto del presente capitolato riguardano il prelievo, trasporto e recupero presso impianti di trattamento esterni autorizzati, della frazione di rifiuti urbani residui della pulizia stradale – CER 20.03.03, prodotti e raccolti nel bacino di utenza di SRT e o eccezionalmente da bacini esterni, nonché provenienti da attività professionali di spazzamento meccanizzato.
I rifiuti oggetto dell’appalto sono costituiti da frazione di rifiuti urbani residui della pulizia stradale caratterizzati da un’elevata variabilità stagionale di conferimento, con livello di umidità, pertanto, dipendente dalle condizioni meteorologiche.
I servizi sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, pertanto per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati salvo casi provati di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro per sciopero indetto dalle associazioni di categoria dovranno essere assicurati i servizi indispensabili, così come previsto dalla Legge 15.6.1990 n. 146.