Fornitura di segnaletica stradale verticale, complementare, materiali per segnaletica temporanea e mobile e accessori vari a favore delle amministrazioni insistenti sul territorio delle province di Torino, Biella, Novara, Vercelli, Verbano–Cusio–Ossola.
Procedura aperta per l’attivazione di una convenzione ex art. 26 L. 488/1999 e s.m.i.
Con l’aggiudicatario della presente procedura, la Città metropolitana di Torino stipulerà una convenzione ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999 s.m.i., conforme allo schema di convenzione, con la quale verranno regolamentati i contratti di fornitura attuativi della medesima convenzione che verranno stipulati dai singoli enti mediante l’emissione degli ordinativi di fornitura.
La convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Città metropolitana di Torino nei confronti del fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo la convenzione, quale contratto normativo e/o regolamentare, le condizioni generali dei contratti di fornitura che verranno stipulati dai singoli enti ed il fornitore con l’emissione degli ordinativi di fornitura. L’importo massimo contrattuale espresso in convenzione non è garantito al Fornitore in quanto non è da considerarsi vincolante né per la Città metropolitana di Torino, né per le amministrazioni contraenti le quali, pertanto, non risponderanno nei confronti del fornitore nel caso in cui gli ordinativi di fornitura emessi risultino complessivamente inferiori al predetto Importo massimo contrattuale.
Si precisa che il valore della convenzione è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle amministrazioni che utilizzeranno la convenzione nell’arco temporale di durata della convenzione. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le amministrazioni e per la Città metropolitana di Torino nei confronti dell’aggiudicatario della convenzione medesima.
Per le quantità stimate si rimanda all’allegato «Dettaglio prodotti».
Per le stesse motivazioni sopra riportate non è altresì vincolante la stima dei quantitativi degli articoli riportata nel «dettaglio prodotti».
La convenzione ha durata di n. 24 (ventiquattro) mesi, decorrente dalla data di attivazione della convenzione medesima e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della convenzione, anche prorogato, sia esaurito l’importo massimo contrattuale, la Città metropolitana di Torino si riserva di richiederne al fornitore l’incremento, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto del predetto Importo massimo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.